COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 15/01/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. TREGLIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA TREGLIO / REAL FRANCAVILLA DISPUTATA IL 13/12/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MONTANARO LUIGI DELLA SOC.REAL FRANCAVILLA (CAMPIONATO III CAT. GIR. A COM. PROV. CH)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 35 del 15/01/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA A.S. TREGLIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA TREGLIO / REAL FRANCAVILLA DISPUTATA IL 13/12/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MONTANARO LUIGI DELLA SOC.REAL FRANCAVILLA (CAMPIONATO III CAT. GIR. A COM. PROV. CH)
Con ricorso ritualmente proposto, la A.S. Treglio ha chiesto infliggersi la sanzione sportiva della perdita della gara in danno della Soc.Real Francavilla per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Montanaro Luigi che non aveva titolo a parteciparvi in quanto espulso direttamente nella precedente gara Real Francavilla/N.Iconicella disputata il 6/12/03, anche se nel C.U. n.13 del 11/12/03 lo stesso non figurava tra i calciatori espulsi.
Controdeduceva la Real Francavilla che il reclamo doveva essere considerato inammissibile, in quanto non preceduto da preannuncio, o comunque infondato in quanto il calciatore non figurava nell’elenco degli squalificati di cui al C.U.n.13 del 11/12/03
Osserva la Commissione che il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Premesso che il reclamo è stato proposto direttamente a questa Commissione nel termine di gg.7 e che, quindi, non occorre il preannuncio di reclamo previsto per il G.S., va rilevato che la posizione del Montanaro deve ritenersi irregolare in quanto, per l’automatismo delle sanzioni, lo stesso, espulso nella gara del 6/12/03 non avrebbe potuto prendere parte alla gara del 13/12/03 indipendentemente dal mancato inserimento dello stesso nell’elenco degli squalificati di cui al C.U. n.13 del 11/12/03
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di infliggere alla soc.Real Francavilla la sanzione della perdita della gara conseguente punteggio: Treglio 3 / Real Francavilla 0, nonché l’ammenda di euro 25,00.
Dispone accreditarsi la tassa di reclamo.
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