COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 15/01/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.C.MONTEREALE AVVERSO L’ESITO DELLA GARA G.S. AURORA/A.S.C.MONTEREALE DISPUTATA IL 6/12/03 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (COM. PROV. AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 15/01/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.C.MONTEREALE AVVERSO L’ESITO DELLA GARA G.S. AURORA/A.S.C.MONTEREALE DISPUTATA IL 6/12/03 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (COM. PROV. AQ) Con reclamo ritualmente proposto la A.S.C. Montereale ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Aurora per aver quest’ultima utilizzato nel corso della gara 7 calciatori fuori quota (nati nel 1983 e 1984) in luogo di quelli consentiti dalle vigenti disposizioni regolamentari (massimo cinque). Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Dall’esame degli atti risulta che il G.S.Aurora ha impiegato, nel corso della gara, n.7 calciatori fuori quota (cioè nati nel 1983 e 1984) in luogo di quelli consentiti (5) dalle disposizioni regolamentari di cui al C.U. n.1 L.N.D., pubblicato sul C.U. n.1 del 3/7/03 del C.R.A Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla soc. G.S. Aurora la sanzione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Aurora 0 / Montereale 3 nonché l’ammenda di euro 25,00. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo
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