COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 15/01/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. ALANNO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(SQUALIFICA AL CALCIATORE DI FRANCESCO MANUEL PER N.4 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA CASACANDITELLA / ALANNO DISPUTATA IL 21/12/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N. 31 DEL 23/12/03)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 35 del 15/01/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. ALANNO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(SQUALIFICA AL CALCIATORE DI FRANCESCO MANUEL PER N.4 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA CASACANDITELLA / ALANNO DISPUTATA IL 21/12/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N. 31 DEL 23/12/03)
Con appello ritualmente proposto la società Alanno ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Di Francesco Manuel colpito con uno schiaffo un avversario e successivamente minacciato l’arbitro chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che il calciatore non aveva minacciato l’arbitro dopo il provvedimento di espulsione
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento
La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto dagli atti risulta che il calciatore Di Francesco ha tenuto un comportamento gravemente scorretto sia nei confronti di un avversario che nei confronti dell’arbitro.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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