COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22 Gennaio 2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 18/ 1/2004 CASALI DI ASCHI – PESCASSEROLI

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22 Gennaio 2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 18/ 1/2004 CASALI DI ASCHI - PESCASSEROLI il Giudice Sportivo - visto il referto arbitrale dal quale si rileva che: - al 19°del 1°tempo veniva espulso il calciatore Di Pirro Alessandro (Pescasseroli) il quale, dopo avere subito un fallo da un avversario, per reazione, colpiva quest'ultimo con un pugno sul naso, il quale do po essere stato medicato riprendeva parte alla gara; - al 36°del 2°tempo il calciatore Berardini Fabio (Casali d'Aschi), su biva un fallo ad opera di un avversario cadendo per terra; rialzatosi si scagliava contro il calciatore Tudini Alessandro (Pescasseroli) per cui i due passavano alle vie di fatto ed in conseguenza di cio', inter venivano altri calciatori di entrambe le squadre che si spintonavano a vicenda. A tale rissa partecipavano anche i dirigenti Neri Francesco e Cocuzzi Andrea, entrambi della Societa' Pescasseroli.L'intervento del l'arbitro riportava la situazione alla normalita' e mentre lo stesso invitava i dirigenti suddetti a raggiungere gli spogliatoi perche' al lontanati, dopo avere preso il taccuino per i conseguenti provvedimen ti, improvvisamente veniva colpito con un pugno tra l'orecchio e la mandibola, sferrato dal calciatore Gallinelli Pasquale (Pescasseroli) alzatosi di scatto dalla panchina, per cui cadeva a terra. Rialzatosi, il direttore di gara individuava il calciatore che lo aveva colpito e mentre si allontanava accompagnato da un dirigente locale allo spoglia toio, faceva intervenire i Carabinieri i quali successivamente lo scor tavano mentre lasciava il campo; - in conseguenza del colpo ricevuto e non essendo piu' nelle condizio ni psico-fisiche per continuare a dirigere l'incontro, al 38°del 2°tem po ne disponeva la definitiva sospensione mentre era sul risultato di 1 a 0 a favore della Societa' Casali d'Aschi; - considerato che la responsabilita' dell'accaduto e' da ricondursi all'atto grave ed inconsulto di tesserati della Societa' Pescasseroli e che va sanzionato anche il comportamento dei tesserati di entrambe le squadre partecipanti alla rissa; - visti gli Artt. 64N.O.I.F. e 12 Segg. C.G.S.; DELIBERA - di infliggere alla Societa' Pescasseroli la punizione sportiva della perdita della gara col seguente risultato: Casali d'Aschi 3 Pescasseroli 0; - di infliggere al calciatore Gallinelli Pasquale (Pescasseroli), la squalifica fino al 30/06/2007; - di squalificare il calciatore Di Pirro Alessandro (Pescasseroli) per 3 (tre) gare; - di squalificare i calciatori Berardini Fabio (Casali d'Aschi),Tudini Alessandro (Pescasseroli) e Roselli Manuel (Casali d'ASCHI)per 2 (due) gare; - di inibire i dirigenti Neri Francesco e Cocuzzi Andrea, della Socie ta' Pescasseroli, fino al 29/02/2004; - di infliggere alla Societa' Pescasseroli l'ammenda di Euro 500,00 ed alla Societa' Casali d'Aschi l'ammenda di Euro 300,00.
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