COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22 Gennaio 2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE FASCIANI DAVIDE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(SQUALIFICA FINO AL 31/12/2005) IN RELAZIONE ALLA GARA VITTORITO/CASTELVECCHIO SUBEQUO DISPUTATA IL 2/11/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.20 DEL 6/11/03 COM. REG. ABR.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22 Gennaio 2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE FASCIANI DAVIDE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(SQUALIFICA FINO AL 31/12/2005) IN RELAZIONE ALLA GARA VITTORITO/CASTELVECCHIO SUBEQUO DISPUTATA IL 2/11/03 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.20 DEL 6/11/03 COM. REG. ABR.) Con appello ritualmente proposto il calciatore Fasciani Davide, tesserato con la società Castelvecchio Subequo, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., espulso durante la gara per essere venuto alle mani con un avversario, tirato i capelli all'arbitro causandogli leggero dolore ed averlo colpito con sputi sulla divisa chiedendone la revoca. Ha dedotto l'appellante che il fatto addebitatogli non era stato da lui commesso e che l'arbitro lo aveva scambiato con altri visto che si era formato intorno allo stesso un capannello di persone L'arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che non potevano sussistere dubbi sulla identificazione del calciatore che gli era arrivato a circa 30 cm. dal viso né sulla circostanza degli sputi visto che erano stati notati dall'arbitro mentre si girava. Osserva la Commissione che l'appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'arbitro) risulta che il calciatore Davide Fasciani ha tenuto un comportamento gravemente scorretto soprattutto in considerazione degli sputi rivolti al Direttore di gara, gesto certamente più deprecabile dello stesso atto di violenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l'appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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