COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22 Gennaio 2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL.AIELLI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(SQUALIFICA AL CALCIATORE MANCINI ROBERTO FINO AL 30/4/04, SQUALIFICA AL CALCIATORE MARINUCCI GAETANO FINO AL 30/1/04 ED AMMENDA DI EURO 200,00) IN RELAZIONE ALLA GARA CAPISTRELLO/AIELLI DISPUTATA IL 13/12/03 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N. 18 DEL 18/12/03 COM. PROV. AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22 Gennaio 2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA' POL.AIELLI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(SQUALIFICA AL CALCIATORE MANCINI ROBERTO FINO AL 30/4/04, SQUALIFICA AL CALCIATORE MARINUCCI GAETANO FINO AL 30/1/04 ED AMMENDA DI EURO 200,00) IN RELAZIONE ALLA GARA CAPISTRELLO/AIELLI DISPUTATA IL 13/12/03 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N. 18 DEL 18/12/03 COM. PROV. AQ) Con appello ritualmente proposto la società Pol.Aielli ha impugnato i provvedimenti in epigrafe adottati dal G.S. 1) per aver il calciatore Mancini Roberto rivolto pesanti ingiurie al direttore di gara e colpito violentemente la porta dello spogliatoio dell'arbitro, 2) per aver il calciatore Marinucci Gaetano raggiunto la panchina della propria squadra all'insaputa dell'arbitro, benché squalificato e non inserito in distinta, 3) per aver la Societa’ Pol.Aielli permesso ad un proprio tesserato di raggiungere il terreno di giuoco, benché squalificato. L'appellante ha chiesto l'annullamento della sanzione dell'ammenda, nonché della squalifica del calciatore Mancini Roberto , ovvero, subordinatamente la riduzione. Ha dedotto l'appellante: -quanto all'ammenda nulla può essere addebitato alla società ospitante in quanto la gestione della sicurezza è di competenza della società ospite; - quanto alla squalifica al calciatore Mancini Roberto, lo stesso a torto è stato ritenuto responsabile dei fatti contestati e, comunque viene asserita la eccessività della sanzione. L'arbitro della gara, in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando di aver riconosciuto nel calciatore sanzionato l'autore degli episodi di violenza verificatisi, dando peraltro anche una descrizione puntuale del predetto tesserato. Osserva la Commissione Disciplinare che l'appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'arbitro) risulta che il calciatore Mancini Roberto ha tenuto un comportamento scorretto e violento. La sanzione dell'ammenda è parimenti congrua in quanto risulta pacifica ed incontestabile la responsabilità della Pol.Aielli nell'aver consentito consapevolmente ad un proprio giocatore squalificato di sedere in panchina benché squalificato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l'appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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