COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22 Gennaio 2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. NOTARESCO 89 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ CORROPOLI, NONCHE’ AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 52,50 COMMINATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CORROPOLI/NOTARESCO 89 DISPUTATA IL 14/12/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.13 DEL 18/12/03 COM. PROV. TE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22 Gennaio 2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. NOTARESCO 89 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA IN FAVORE DELLA SOCIETA' CORROPOLI, NONCHE' AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 52,50 COMMINATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CORROPOLI/NOTARESCO 89 DISPUTATA IL 14/12/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.13 DEL 18/12/03 COM. PROV. TE) Con appello inoltrato a mezzo del servizio postale in data 30/12/03, la S.S. Notaresco 89 ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, adottati dal G.S. chiedendone l'annullamento. L'appello è inammissibile perché proposto oltre il termine di cui all'art.37 CGS Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di dichiarare inammissibile l'appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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