COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22 Gennaio 2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POPOLI CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE CAMARRA SERGIO PER N.5 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA POPOLI / ORATORIANA DISPUTATA IL 21/12/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.32 DEL 30/12/03 COM. REG .ABR.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 22 Gennaio 2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA' POPOLI CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE CAMARRA SERGIO PER N.5 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA POPOLI / ORATORIANA DISPUTATA IL 21/12/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U.N.32 DEL 30/12/03 COM. REG .ABR.) Con appello ritualmente proposto la società Popoli Calcio ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S. per aver il calciatore Camarra Sergio protestato smodatamente nei confronti dell'arbitro chiedendone la riduzione. Ha dedotto l'appellante che la protesta non era stata né smodata né violenta. Osserva la Commissione che l'appello è infondato e non merita accoglimento La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'arbitro) risulta che il calciatore Camarra ha tenuto un comportamento gravemente scorretto in quanto nel protestare, ha anche spinto il direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l'appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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