COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/01/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 24/ 1/2004 PRATOLA PELIGNA – MONTE VELINO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/01/2004
- pubbl. su www.figcabruzzo.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 24/ 1/2004 PRATOLA PELIGNA - MONTE VELINO
Il Giudice Sportivo
- visto il referto arbitrale dal quale si rileva che:
-al 25°del 1°tempo, mentre la gara era sul risultato di parità (0 a 0)
l'arbitro decretava l'espulsione del calciatore Casasanta Luca (Prato
la P.)il quale gli aveva rivolto frasi ingiuriose;mentre annotava sul
taccuino il provvedimento tutti i colleghi del Casasanta si avventava
no contro lo stesso direttore di gara, il quale nella circostanza, ve
niva colpito con un calcio sul petto e sulla mano, da calciatore non
potuto identificare. Richiesto al Capitano della squadra, Cianfaglione
Antonio (Pratola),di fargli conoscere l'autore dell'atto di violenza,
lo stesso ostinatamente si rifiutava di rispondere;
- a causa del forte dolore conseguente al calcio subito, l'arbitro de
cretava la sospensione della gara ritirandosi negli spogliatoi;
- considerato che la responsabilità di quanto accaduto e' da ricondur
si a carico dei tesserati della Società Pratola Peligna;
- visti gli artt. 64 e 73 N.O.I.F. e 12 e segg. C.G.S.;
DELIBERA
- di infliggere alla Società Pratola Peligna la punizione sportiva
della perdita della gara col seguente risultato:
Pratola Peligna 0 / Montevelino 3;
- di infliggere alla Società Pratola Peligna l'ammenda di Euro 250,00;
- di infliggere al calciatore Cianfaglione Antonio (Pratola) Capitano
della squadra, la squalifica fino al 31/12/2004 (Art.2 comma 2 C.G.S.)
- di infliggere al calciatore Casasanta Luca la squalifica per tre gare;