COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/01/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 24/ 1/2004 PRATOLA PELIGNA – MONTE VELINO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/01/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 24/ 1/2004 PRATOLA PELIGNA - MONTE VELINO Il Giudice Sportivo - visto il referto arbitrale dal quale si rileva che: -al 25°del 1°tempo, mentre la gara era sul risultato di parità (0 a 0) l'arbitro decretava l'espulsione del calciatore Casasanta Luca (Prato la P.)il quale gli aveva rivolto frasi ingiuriose;mentre annotava sul taccuino il provvedimento tutti i colleghi del Casasanta si avventava no contro lo stesso direttore di gara, il quale nella circostanza, ve niva colpito con un calcio sul petto e sulla mano, da calciatore non potuto identificare. Richiesto al Capitano della squadra, Cianfaglione Antonio (Pratola),di fargli conoscere l'autore dell'atto di violenza, lo stesso ostinatamente si rifiutava di rispondere; - a causa del forte dolore conseguente al calcio subito, l'arbitro de cretava la sospensione della gara ritirandosi negli spogliatoi; - considerato che la responsabilità di quanto accaduto e' da ricondur si a carico dei tesserati della Società Pratola Peligna; - visti gli artt. 64 e 73 N.O.I.F. e 12 e segg. C.G.S.; DELIBERA - di infliggere alla Società Pratola Peligna la punizione sportiva della perdita della gara col seguente risultato: Pratola Peligna 0 / Montevelino 3; - di infliggere alla Società Pratola Peligna l'ammenda di Euro 250,00; - di infliggere al calciatore Cianfaglione Antonio (Pratola) Capitano della squadra, la squalifica fino al 31/12/2004 (Art.2 comma 2 C.G.S.) - di infliggere al calciatore Casasanta Luca la squalifica per tre gare;
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