COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/01/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE VINCENZO PETRELLA, TESSERATO CON LA POL. CIVITELLA ROVETO AVVERSO LA SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA CAPPELLE DEI MARSI / CIVITELLA ROVETO DISPUTATA IL 6/1/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.33 DEL 8/1/04 COM. REG. ABR.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 40 del 29/01/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE VINCENZO PETRELLA, TESSERATO CON LA POL. CIVITELLA ROVETO AVVERSO LA SQUALIFICA PER 6 GARE INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA CAPPELLE DEI MARSI / CIVITELLA ROVETO DISPUTATA IL 6/1/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N.33 DEL 8/1/04 COM. REG. ABR.) L'appellante ha impugnato il provvedimento disciplinare in epigrafe adottato dal Giudice Sportivo per aver il calciatore ingiuriato e minacciato l'arbitro e per aver, una volta rientrato negli spogliatoi, lanciato all'esterno le scarpe del direttore di gara, restituite, poi da un dirigente al termine dell'incontro. Ha dedotto il tesserato di aver protestato e profferito ingiurie all'indirizzo dell'arbitro, ma di non essere l'autore del lancio delle scarpe ed ha chiesto pertanto la riduzione della sanzione. Osserva la Commissione Disciplinare che l'appello non può essere accolto, risultando i fatti addebitati al calciatore con estrema chiarezza dal rapporto arbitrale, che costituisce fonte di prova privilegiata, ed apparendo la sanzione inflitta adeguata in relazione al comportamento del Petrella. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l'appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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