COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. FARA SAN MARTINO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA AL CALCIATORE ROTUNNO STEFANO FINO AL 31/12/2004) IN RELAZIONE ALLA GARA FARA SAN MARTINO / VIRTUS CUPELLO DISPUTAT IL 18/01/2004 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE B (C.U. N. 37 DEL 22/01/2004 COM. REG. ABR.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. FARA SAN MARTINO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA AL CALCIATORE ROTUNNO STEFANO FINO AL 31/12/2004) IN RELAZIONE ALLA GARA FARA SAN MARTINO / VIRTUS CUPELLO DISPUTAT IL 18/01/2004 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE B (C.U. N. 37 DEL 22/01/2004 COM. REG. ABR.) Con appello ritualmente proposto la Societa’ Fara San Martino ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo per aver il calciatore Rotunno Stefano colpito l’arbitro della gara con una pallonata alla coscia chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il calciatore era distante circa dieci metri dal punto dove doveva riprendere il gioco e trovandosi il pallone vicino lo ha calciato verso alcuni calciatori del Fara San Martino intenti a chiedere spiegazioni al direttore di gara. L’arbitro della gara nel rapporto ha precisato che il Rotunno calciava il pallone “istintivamente” e, cioe’, a giudizio della Commissione Disciplinare senza la volonta’ di colpire il direttore di gara. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello e’ fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Rotunno Stefano deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) il gesto, seppure deprecabile non e’ connotato da un intento particolarmente violento ed appare motivato da istintiva reazione. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Rotunno Stefano fino al 31/08/2004, disponendo la restituzione della tassa versata.
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