COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.P. 8000 CALCIO CELANO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FELLI ALESSANDRO FINO AL 30/04/2007 IN RELAZIONE ALLA GARA 8000 CALCIO CELANO / S.S. FOCE NUOVA DISPUTATA IL 21/12/2003 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N. 19 DEL 30/12/2003 COM. PROV. AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.P. 8000 CALCIO CELANO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FELLI ALESSANDRO FINO AL 30/04/2007 IN RELAZIONE ALLA GARA 8000 CALCIO CELANO / S.S. FOCE NUOVA DISPUTATA IL 21/12/2003 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N. 19 DEL 30/12/2003 COM. PROV. AQ) Con appello ritualmente proposto, la S.P. 8000 Calcio Celano ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe , adottato dal Giudice Sportivo per aver il Felli colpito l’arbitro con un pugno sulla spalla e sbattutogli sulla schiena la porta dello spogliatoio facendolo cadere a terra e per avere desistito dall’aggressione solo per l’intervento di calciatori avversari. Ha dedotto l’appellante la insussistenza dei fatti addebitati in quanto il Felli si sarebbe adoperato per salvaguardare l’arbitro dall’aggressione di uno sconosciuto ed ha concluso per la revoca del provvedimento. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando che il Felli doveva considerarsi l’autore del fatto in modo inequivocabile. Osserva la Commissione che , alla luce della conferma espressa dall’arbitro, senza possibilita’ di equivoci, la sanzione adottata dal Giudice Sportivo debba essere confermata siccome congrua ed adeguata al grave comportamento tenuto dal Felli. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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