COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. PIETRANICO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA S.S. VILLA CELIERA / A.C. PIETRANICO DISPUTATA IL 18/01/2004 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COM. PROV. PE) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PERROTTI GIORDANO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. PIETRANICO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA S.S. VILLA CELIERA / A.C. PIETRANICO DISPUTATA IL 18/01/2004 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COM. PROV. PE) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PERROTTI GIORDANO. Con reclamo proposto a mezzo del servizio Postale, la Societa’ A.C. PIETRANICO ha chiesto infliggersi la sanzione della perdita della gara in danno della Societa’ S.S. Villa Celiera per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Perrotti Giordano che non aveva titolo a parteciparvi in quanto non aveva compiuto il sedicesimo anno di eta’ . Osserva la Commissione che il reclamo e’ inammissibile in quanto allo stesso non e’ stata allegata la distinta della raccomandata da inviare alla controparte, ovvero altro mezzo equipollente, a norma dell’Art. 34, comma 7, C.G.S. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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