COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. MASTERSPORT AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA MIRAL 98 / MASTERSPORT DISPUTATA IL 10/01/2004 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N. 15 DEL 18/01/2004 COM.PROV. PE)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 42 del 05/02/2004
- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA A.S. MASTERSPORT AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA MIRAL 98 / MASTERSPORT DISPUTATA IL 10/01/2004 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N. 15 DEL 18/01/2004 COM.PROV. PE)
Con C.U. N. 15 del 18/01/2004, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Pescara ha rimesso a questa Commissione gli atti relativi al reclamo presentato dalla Societa’ Mastersport avverso la regolarita’ della gara di cui in epigrafe per aver la Societa’ Miral 98 utilizzato quale guardalinee di parte ed addetto all’arbitro, il Sig. Edmondo D’Alessandro il quale non aveva titolo a parteciparvi in tale duplice veste in quanto trasferito a titolo temporaneo, quale calciatore, proprio dalla Societa’ Miral 98 alla Societa’ Mastersport e cio’ in violazione dell’Art.21 delle N.O.I.F..
Tale rimessione veniva effettuata d’ufficio in quanto la Societa’ Mastersport aveva rinunciato al reclamo con fax del 12/01/2004, spedito alle ore 22.50.
La Societa’ Miral 98 ha proposto controdeduzioni chiedendo il rigetto del reclamo in quanto il trasferimento del D’Alessandro alla Societa’ Mastersport doveva essere revocato in quanto posteriore (13/11/2003) alla nomina a dirigente (23/10/2003) della Societa’ Miral 98.
Il reclamo e’ fondato e deve essere accolto.
Risulta dagli atti ufficiali in possesso del C.R.A. che il D’Alessandro risulta tesserato con la Societa’ Mastersport dal 13/11/2003 per “ trasferimento in prestito” con la conseguenza che, a norma dell’Art 21 delle N.O.I.F., non avrebbe potuto prendere parte alla gara quale guardalinee della Societa’ Miral 98.
Non ha pregio la tesi della controdeducente Societa’ Miral 98 in quanto la revoca di un tesseramento non e’ atto di competenza di questa Commissione e lo stesso tesseramento doveva, pertanto, ritenersi efficace al momento della disputa della gara.
Alla perdita della gara consegue anche la sanzione pecuniaria dell’ammenda.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di infliggere alla Societa’ Miral 98 la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio: Miral 98 0 / Mastersport 3 nonche’ l’ammenda di Euro 100,00.
Dispone accreditarsi la tassa di reclamo
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