COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Prima categoria DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 8/2/2004 ROCCASPINALVETI – VIRTUS CUPELLO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/02/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Prima categoria DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 8/2/2004 ROCCASPINALVETI - VIRTUS CUPELLO Il Giudice Sportivo - visto il referto arbitrale dal quale si rileva che: al 15°del 2° tem po venivano espulsi i calciatori Croce Gianluca (Roccaspinalveti) e Franceschini Fausto (Virtus Cupello), il primo per avere offeso il se condo e questi per avere tentato di colpire l'avversario rincorrendolo ; - mentre la gara era sul risultato di 1(una) rete a 0 (zero) a favore della Societa' Virtus Cupello, l'arbitro era costretto a sospenderla in quanto il predetto calciatore Franceschini si trovava a terra dolorante per avere ricevuto in precedenza un pugno ad un occhio da un calciatore della Societa' Roccaspinalveti, non identificato in quanto il direttore di gara era intento a seguire un'azione di gioco in altra parte del campo e perche' a seguito di tale episodio entravano sul terreno di gioco tesserati di entrambe le squadre che davano luogo ad episodi rissosi. Malgrado il suo adoperarsi l'arbitro non riusciva a riportare la calma e perdurando la caotica situazione adottava la decisione sopra citata; - a seguito della sospensione della gara si portava incontro all'ar bitro l'allenatore Buda Michele (Roccaspinalveti) il quale non condivi dendo la decisione arbitrale iniziava a protestare spintonandolo,venen do fermato da tesserati della sua squadra; - perdurando la caotica situazione lo stesso direttore di gara richie deva la presenza negli spogliatoi di un Carabiniere che si trovava in tribuna, a scopo cautelativo; - considerato che la responsabilità di quanto accaduto è da ricondursi a carico dei tesserati delle squadre in gara; - Visti gli art. 64 NOIF e 12 Segg. C.G.S. DELIBERA a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le Società con il punteggio di 0 a 3 ; b) di comminare a carico della Societa' Roccaspinalveti l'ammenda di Euro 300,00; c) di comminare a carico della Societa' Virtus Cupello l'ammenda di Euro 300,00; d) di inibire l'allenatore Buda Michele (Roccaspinalveti) fino al 31/05/04; e) di squalificare il calciatore Franceschini Fausto (Virtus Cupello)per 2 gare; f) di squalificare il calciatore Croce Gianluca (Roccaspinalveti) per 3 gare;
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