COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA DEL 25/ 1/2004 ANTROSANO – VILLA S.SEBASTIANO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/02/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA DEL 25/ 1/2004 ANTROSANO - VILLA S.SEBASTIANO Il Giudice Sportivo - esaminato il reclamo della Societa' Pol. Antrosano avverso l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale si chiede che sia inflit ta alla Societa' Villa S. Sebastiano la punizione sportiva della perdi ta della gara in quanto allorche' veniva allontanato l'assistente del l'arbitro, sostituito con un calciatore che sedeva in panchina; la Societa' Villa S. Sebastiano aveva effettuato la sostituzione di tre giocatori; - rilevato che l'interpretazione data dalla Societa' reclamante alle norme regolanti il caso, non e' supportata da alcuna norma; - ritenuto che la sostituzione dell'assistente dell'arbitro non ha nul la a che vedere con quella dei calciatori, essendo funzione ben diver sa da quella svolta da quest'ultimo, tra l'altro, nel caso in esame, l'assistente espulso era un dirigente e non anche un calciatore; DELIBERA 1) di respingere il reclamo confermando il risultato in campo: Antrosano 0 / Villa S. Sebastiano 0 2) di addebitare la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it