COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. ORSOGNA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE VALERIO PAOLO FINO AL 31/12/04) IN RELAZIONE ALLA GARA PAGLIETA/ORSOGNA DISPUTATA IL 14/12/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N.30 DEL 18/12/03 COM. REG .ABR.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/02/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA' POL. ORSOGNA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE VALERIO PAOLO FINO AL 31/12/04) IN RELAZIONE ALLA GARA PAGLIETA/ORSOGNA DISPUTATA IL 14/12/03 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N.30 DEL 18/12/03 COM. REG .ABR.) Con appello ritualmente proposto la società Pol.Orsogna ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S. per aver il calciatore Valerio Paolo attinto l'arbitro della gara con un pizzicotto sulla guancia dopo averlo ingiuriato, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l'appellante che il gesto compiuto dal calciatore doveva essere considerato un eccesso di confidenza. L'arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando, però che tale pizzicotto non era stato "forte" ed era avvenuto dopo l'espulsione del calciatore. Osserva la Commissione che l'appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Valerio Paolo deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall'arbitro) il suo comportamento non può ritenersi violento e frutto solo di stizza in reazione alla espulsione ritenuta ingiusta. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica al calciatore Valerio Paolo fino al 30/6/04 disoponendo la restituzione della tassa versata.
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