COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. MONTICCHIO 88 AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE TATANANNI AMERIGO FINO AL 31/12/04, SQUALIFICA AL CALCIATORE MICONI MASSIMO FINO AL 31/12/04) IN RELAZIONE ALLA GARA AMITERNINA/MONTICCHIO DISPUTATA IL 20/11/03 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N.15 DEL 4/12/03 COM.PROV.AQ)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/02/2004
- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.S. MONTICCHIO 88 AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE TATANANNI AMERIGO FINO AL 31/12/04, SQUALIFICA AL CALCIATORE MICONI MASSIMO FINO AL 31/12/04) IN RELAZIONE ALLA GARA AMITERNINA/MONTICCHIO DISPUTATA IL 20/11/03 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N.15 DEL 4/12/03 COM.PROV.AQ)
Con appello ritualmente proposto, la A.S.Monticchio 88 ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti dei calciatori Tatananni Amerigo, responsabile di aver colpito l'arbitro con un calcio ad una gamba dopo averlo spintonato, e Miconi Massimo per averlo strattonato per un braccio, chiedendone la revoca o, quanto meno, la riduzione.
Ha dedotto l'appellante che i calciatori avevano solo aggredito verbalmente il direttore di gara, in conseguenza di una rete convalidata alla squadra avversaria a tempo scaduto, e che nessun contatto fisico si sarebbe verificato tra gli stessi.
L'arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato che, in realtà il Tatananni gli aveva solo messo uno sgambetto e che il Miconi lo aveva preso per un braccio per protestare contro la sua decisione di convalidare una rete per la squadra avversaria.
Osserva la Commissione che i chiarimenti forniti dal direttore di gara valgono a ridimensionare le responsabilità dei due calciatori ai quali può essere addebitato più un comportamento di protesta smodata che un vero e proprio atto di violenza.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Miconi Massimo fino al 30/5/04 e quella inflitta al calciatore Tatananni Amerigo fino al 31/10/04. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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