COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLE SOCIETA’ S. C ATELETA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA DEI GIOCATORI COLAIZZI GAETANO FINO AL 15.04.2004 E ZAPPA CLAUDIO FINO AL 20.02.2004 IN RELAZIONE ALLA GARA DISPUTATA 21/12/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGAORIA – GIRONE “A”. (C.U. N° 19 DEL 30/12/03 COM. PROV. AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 44 del 12/02/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLE SOCIETA’ S. C ATELETA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA DEI GIOCATORI COLAIZZI GAETANO FINO AL 15.04.2004 E ZAPPA CLAUDIO FINO AL 20.02.2004 IN RELAZIONE ALLA GARA DISPUTATA 21/12/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGAORIA – GIRONE “A”. (C.U. N° 19 DEL 30/12/03 COM. PROV. AQ) Con appello ritualmente proposto la società S. C. Ateleta ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal Giudice Sportivo quanto al calciatore Coalizzi Gaetano per avere questi, dopo l’espulsione, assunto un atteggiamento minaccioso tentando di spintonare il direttore di gara e non riuscendo nell’intento solo grazie al tempestivo intervento dei compagni di squadra, reiterando ingiurie e minacce mentre abbandonava il terreno di gioco; quanto al calciatore Zappa Claudio, per aver assunto un atteggiamento gravemente offensivo e fortemente minaccioso nei confronti dell’arbitro, ritardando l’uscita dal campo a seguito di espulsione: in entrambi i casi la società chiedeva la revoca delle sanzioni o, in subordine, la riduzione. Ha dedotto l’appellante, per quanto concerne Coalizzi Gaetano, che il calciatore avrebbe manifestato il suo disappunto per l’espulsione nei confronti del direttore di gara ma senza offenderlo o minacciarlo; in relazione all’altro calciatore oggetto di sanzione disciplinare che Zappa Claudio, alla notifica dell’espulsione, avrebbe solo protestato con eccessiva vivacità. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento onde le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo devono ritenersi congrue ed essere, pertanto, confermate. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha, infatti, confermato gli originari riferimenti con riguardo sia al tentativo di aggressione da parte del calciatore Coalizzi (evitato solo grazie all’energico intervento dei compagni di squadra), sia alle proteste del calciatore Zappa, non limitate alla contestazione del provvedimento assunto in campo dall’arbitro, ma reiterate anche dopo la ripresa del gioco con una veemenza tale da indurre il direttore di gara a sospendere l’incontro per qualche minuto al fine di convincere il calciatore a riguadagnare la via degli spogliatoi. Per questi motivi, tenuto conto che il rapporto arbitrale è fonte di prova privilegiata ai fini della decisione, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di rigettare l’appello proposto dalla società S.C. Ateleta disponendo incamerarsi la tassa versata.
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