COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. VESTINA S. DEMETRIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA AL CALCIATORE COSTANTINI GIUSEPPE PER SEI GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA TIRINO BUSSI / VESTINA S. DEMETRIO DISPUTATA IL 25/1/2004 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE B (C.U. N. 40 DEL 29 /01/2004 COM. REG. ABR.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2004
- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. VESTINA S. DEMETRIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA AL CALCIATORE COSTANTINI GIUSEPPE PER SEI GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA TIRINO BUSSI / VESTINA S. DEMETRIO DISPUTATA IL 25/1/2004 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE B (C.U. N. 40 DEL 29 /01/2004 COM. REG. ABR.)
Con appello ritualmente proposto la Societa’ Pol. Vestina S. Demetrio ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo, per aver il calciatore Costantini Giuseppe protestato in maniera smodata nei confronti dell’arbitro chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che il Costantini avrebbe toccato il direttore di gara nel tentativo di recuperare il pallone in un episodio di gioco diverso da quello che aveva indotto l’arbitro all’espulsione del calciatore.
L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che il Costantini, a seguito dell’espulsione, spingeva da dietro il suo braccio senza , peraltro, fargli perdere l’equilibrio o farlo cadere a terra mentre guadagnava l’uscita dal campo senza protestare e senza ritardare la ripresa del gioco.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello e’ fondato e merita accoglimento.
La sanzione inflitta al calciatore Costantini Giuseppe deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) il gesto sembra riferibile ad una protesta eccessiva ma contenuta nelle forme e senza conseguenze.
Per questi motivi, La Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Costantini Giuseppe a 4 gare disponendo restituirsi la tassa versata.
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