COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. POGGESE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA AL CALCIATORE CICCONI MIRCO FINO AL 30/12/2004) IN RELAZIONE ALLA GARA POGGESE / TORRESE DISPUTATA IL 3/1/2004 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA ( C.U. N. 33 DEL 8/1/2004 COM. REG. ABR.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2004
- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. POGGESE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA AL CALCIATORE CICCONI MIRCO FINO AL 30/12/2004) IN RELAZIONE ALLA GARA POGGESE / TORRESE DISPUTATA IL 3/1/2004 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA ( C.U. N. 33 DEL 8/1/2004 COM. REG. ABR.)
Con appello ritualmente proposto la Societa’ A. S. Poggese ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo, per aver il calciatore Cicconi Mirco colpito a gioco fermo, un avversario che si trovava a terra e alla notifica dell’espulsione per essere andato incontro all’arbitro con fare minaccioso pestandogli il piede sinistro chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che il calciatore Cicconi Mirco non ha mai pestato il piede del direttore di gara in quanto e’ rimasto sempre ad una distanza di almeno due metri dall’arbitro.
L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti senza peraltro precisare se l’episodio del piede calpestato potesse essere conseguenza di un fatto accidentale.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello e’ fondato e merita accoglimento.
La sanzione inflitta al calciatore Cicconi Mirco puo’ essere ridotta in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) non e’ dato stabilire con certezza se il comportamento tenuto dallo stesso sia stato volontario o meno, mentre appare certo che la conseguenza subita dall’arbitro e’ stata solo quella di un momentaneo leggero dolore.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Cicconi Mirco fino al 31/8/2004 disponendo la restituzione della tassa versata.
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