COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. PENNE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA AL CALCIATORE LALLI ALEJANDRO ARIEL FINO AL 31/3/2004) IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO / PENNE CALCIO DISPUTATA IL 28/1/2004 COPPA ITALIA (C.U. N. 42 DEL 5/2/2004 COM. REG.ABR.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. PENNE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA AL CALCIATORE LALLI ALEJANDRO ARIEL FINO AL 31/3/2004) IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO / PENNE CALCIO DISPUTATA IL 28/1/2004 COPPA ITALIA (C.U. N. 42 DEL 5/2/2004 COM. REG.ABR.) Con appello ritualmente proposto la Societa’ A. S. Penne ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo, per aver il calciatore Lalli Alejandro Ariel colpito l’arbitro della gara con una pallonata che accidentalmente finiva contro una gamba chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che la sanzione inflitta deve ritenersi eccessiva in conseguenza della involontarieta’ del gesto. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello e’ fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Lalli Alejandro Ariel deve ritenersi eccessiva in quanto dalla stessa decisione del Giudice Sportivo si evince che il gesto di stizza compiuto dal calciatore ha avuto come conseguenza accidentale l’aver colpito l’arbitro. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Lalli Alejandro Ariel fino al 28/2/2004 disponendo la restituzione della tassa versata.
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