COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO S.S. MONTUPOLI CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE GIANDOMENICO EMILIANO IN RELAZIONE ALLA GARA MONTUPOLI /MOSCUFO DISPUTATA IL 18/1/2004 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N. 37 DEL 22/1/2004 COM. REG. ABR.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO S.S. MONTUPOLI CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE GIANDOMENICO EMILIANO IN RELAZIONE ALLA GARA MONTUPOLI /MOSCUFO DISPUTATA IL 18/1/2004 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N. 37 DEL 22/1/2004 COM. REG. ABR.) Con appello inoltrato a mezzo del servizio postale in data 9/2/2004 , la S. S. Montupoli ha impugnato il provvedimento disciplinare in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo per aver il calciatore Giandomenico Emiliano minacciato l’arbitro, chiedendone la riduzione. L’appello e’ inammissibile perchè proposto oltre il termine di cui all’art. 42 C.G.S. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di dichiarare inammissibile l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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