COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. VESPUCCI AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA A.S. VESPUCCI / COSMOS PESCARA 78 DISPUTATA IL 18/1/2004 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COM. PROV. PE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 19/02/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. VESPUCCI AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA A.S. VESPUCCI / COSMOS PESCARA 78 DISPUTATA IL 18/1/2004 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (COM. PROV. PE) Con reclamo ritualmente proposto la Societa’ A. S. Vespucci ha chiesto infliggersi alla Societa’ Cosmos Pescara 78 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il punteggio di 0 – 2 , per aver quest’ultima Societa’ utilizzato il calciatore Sorce Fedele che non aveva titolo a prendervi parte perchè squalificato. La Societa’ controinteressata non ha fatto pervenire deduzione a difesa. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo e’ fondato e deve essere accolto. Risulta infatti dagli atti ufficiali che il calciatore Sorce Fedele, utilizzato dalla Societa’ Cosmos Pescara 78 nella gara oggetto di reclamo, era stato squalificato per una gara per recidiva in ammonizioni con provvedimento adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Pescara e pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 15/1/2004. Lo stesso, pertanto, non aveva titolo a partercipare all’incontro di cui si discute, con la conseguenza che alla Societa’ Cosmos Pescara 78 deve infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 12 , comma quinto, C.G.S.. Alla sanzione come sopra comminata consegue l’ammenda di Euro 103,30 in danno della Societa’ Cosmos Pescara 78 per responsabilita’ oggettiva, oltre alla squalifica per una gara al calciatore Sorce Fedele. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Societa’ Cosmos Pescara 78 la sanzione della perdita della gara A.S. Vespucci / Cosmos Pescara 78 con il punteggio di 2 – 0 , nonche’ l’ammenda di Euro 103,30; di squalificare per una gara il calciatore Sorce Fedele. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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