COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 26/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PAGANICA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE GIAMBERARDINI MIRKO PER N.6 GARE)IN RELAZIONE ALLA GARA TORTORETO LIDO / PAGANICA CALCIO DISPUTATA IL 1/2/04 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C. U. N.42 DEL 5/2/04 COM.REG. ABR.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 26/02/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ PAGANICA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE GIAMBERARDINI MIRKO PER N.6 GARE)IN RELAZIONE ALLA GARA TORTORETO LIDO / PAGANICA CALCIO DISPUTATA IL 1/2/04 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C. U. N.42 DEL 5/2/04 COM.REG. ABR.) Con appello ritualmente proposto la società Paganica Calcio ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Giamberardini Mirko protestato smodatamente nei confronti del direttore di gara rivolgendogli frasi offensive, chiedendone la revoca o, in via subordinata, la riduzione Ha dedotto l’appellante che la sanzione inflitta doveve ritenersi sproporzionata rispetto al comportamento tenuto dal calciatore. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando però che il gesto doveva ritenersi “dettato dalla rabbia per il pareggio sfumato più che dall’ira mirata nei miei confronti”. Osserva la Commissione che l’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Giamberardini (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) può essere lievemente ridotta non apparendo il gesto compiuto dal calciatore di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Giamberardini Mirko a n. 5 gare, disponendo la restituzione della tassa versata.
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