COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 26/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE NEBBIOSO SEMPLICIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE NEBBIOSO SEMPLICIO PER N. 6 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA COLLARMELE / ANTROSANO DISPUTATA IL 1/2/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C. U. N.45 DEL 5/2/04 COM.REG.ABR.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 26/02/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE NEBBIOSO SEMPLICIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE NEBBIOSO SEMPLICIO PER N. 6 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA COLLARMELE / ANTROSANO DISPUTATA IL 1/2/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C. U. N.45 DEL 5/2/04 COM.REG.ABR.) Con appello ritualmente proposto il calciatore Nebbioso Semplicio ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver lo stesso colpito con violenza un avversario procurando serie conseguenze e scatenando una rissa generale con sospensione temporanea della gara, chiedendone la revoca o, in via subordinata, la riduzione. Ha dedotto l’appellante di aver ricevuto dall’avversario uno sputo sul viso reagendo con un calcio alla gamba. Nel cadere a terra, questi si procurava da solo delle conseguenze per cui il ricorrente si preoccupava di chiedere soccorso. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando di non aver visto il gesto di provocazione e di ritenere intenzionale il fallo di giuoco Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che lo stesso ha tenuto un comportamento gravemente scorretto provocando anche una rissa generale tra i calciatori e la sospensione della gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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