COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 26/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL G.S. OSTERIA DEI MIRACOLI DI CASALBORDINO AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S.(PERDITA DELLA GARA, 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE, AMMENDA DI EURO 52,00 PER PRIMA RINUNCIA E DI EURO 52,00 PER INGRESSO NON AUTORIZZATO, SQUALIFICA PER N. 2 GARE AI CALCIATORI SANTINI NICOLA E DI BIASE ANTONIO) IN RELAZIONE ALLA GARA OSTERIA DEI MIRACOLI / A.C. PUNTO CASA IMMOBILIARE VASTO DA DISPUTARE IL 25/10/03 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U.N.7 DEL 30/10/03 – COMITATO VASTO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 26/02/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL G.S. OSTERIA DEI MIRACOLI DI CASALBORDINO AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S.(PERDITA DELLA GARA, 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE, AMMENDA DI EURO 52,00 PER PRIMA RINUNCIA E DI EURO 52,00 PER INGRESSO NON AUTORIZZATO, SQUALIFICA PER N. 2 GARE AI CALCIATORI SANTINI NICOLA E DI BIASE ANTONIO) IN RELAZIONE ALLA GARA OSTERIA DEI MIRACOLI / A.C. PUNTO CASA IMMOBILIARE VASTO DA DISPUTARE IL 25/10/03 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U.N.7 DEL 30/10/03 – COMITATO VASTO) La Commissione Disciplinare, - visto il proprio provvedimento, pubblicato sul C.U. n. 24 del 20/11/03, con il quale è stata deliberata la sospensione del procedimento in attesa che la Commissione tesseramenti della FIGC si pronunziasse in ordine ai reclami presentati avverso la revoca del tesseramento della calciatrice Carlitti Nicoletta, - preso atto che la Commissione tesseramenti FIGC, nella seduta del 16/1/04, ha deliberato di riunire e respingere i reclami proposti dalla Calciatrice Carlitti Nicoletta e dal G.S.Amatori Osteria dei Miracoli avverso il provvedimento di revoca del tesseramento della stessa calciatrice emesso dal Comitato locale di Vasto in data 21/10/03, mentre il TAR del Lazio ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dalla Carlitti, - ritenuto che, a norma dell’art.44, comma VI, C.G.S. “le decisioni della Commissione tesseramenti sono immediatamente esecutive” e che, pertanto, debba essere riassunto e deciso l’appello della società Osteria dei Miracoli, - considerato che le sanzioni delle ammende di euro 52,00 cadauna e delle squalifiche per due gare non sono impugnabili a norma dell’art.42 CGS - ritenuto, inoltre, che le sanzioni della perdita della gara e di un punto di penalizzazione in classifica devono ritenersi correttamente adottate dal primo Giudice in quanto alla società ospitante Osteria dei Miracoli deve attribuirsi la responsabilità della mancata disputa della gara a seguito del rifiuto opposto dal capitano e dal vice capitano della squadra di consegnare all’arbitro altra distinta nella quale venisse inserita la calciatrice Carlitti Nicoletta che non aveva titolo a parteciparvi. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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