COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 26/02/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA U. S. PRATOLA AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 250,00, SQUALIFICA AL CALCIATORE CIANFAGLIONE ANTONIO FINO AL 31/12/04) IN RELAZIONE ALLA GARA U.S.PRATOLA/POL. MONTEVELINO DISPUTATA IL 24/1/04 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C. U. N.40 DEL 29/1/04 COM. REG. ABR.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 47 del 26/02/2004
- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA U. S. PRATOLA AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 250,00, SQUALIFICA AL CALCIATORE CIANFAGLIONE ANTONIO FINO AL 31/12/04) IN RELAZIONE ALLA GARA U.S.PRATOLA/POL. MONTEVELINO DISPUTATA IL 24/1/04 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C. U. N.40 DEL 29/1/04 COM. REG. ABR.)
Con appello ritualmente proposto, la U.S.Pratola ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dla G.S. per gli atti di violenza commessi in danno del direttore di gara, ad opera di un calciatore rimasto sconosciuto, che causavano la sospensione della gara stessa e la squalifica del capitano Cianfaglione Antonio il quale si era rifiutato di rendere noto il nominativo dell’autore del gesto.
Ha dedotto l’appellante: che l’autore involontario del gesto doveva identificarsi nel calciatore Casasanta Luca (che aveva colpito con un piede l’arbitro senza volerlo); che l’infortunio derivato all’arbitro doveva considerarsi accidentale; che nessun incidente sarebbe accaduto in campo e fuori con la conseguenza che non si giustificavano i provvedimenti adottati dal G.S., di cui chiedeva le revoca.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento in quanto le contraddittorie motivazioni addotte dalla società reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali.
Alla luce, peraltro, delle precisazioni fornite dalla stessa società, va revocata la squalifica inflitta al calciatore Cianfaglione Antonio e vanno rimessi gli atti al G.S. per i provvedimenti di competenza a carico del calciatore Casasanta Luca.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di revocare la squalifica inflitta al calciatore Cianfaglione Antonio e di rimettere gli atti al G.S. per i provvedimenti di competenza a carico del calciatore Casasanta Luca. Delibera, infine, di confermare, nel resto, gli impugnati provvedimenti disponendo addebitarsi la tassa di reclamo.
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