COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 04/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda categoria GARA DEL 29/2/2004 COLLECORVINO – 96 PENNE

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 04/03/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda categoria GARA DEL 29/2/2004 COLLECORVINO - 96 PENNE Il Giudice Sportivo - visti il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto dal quale si rileva che: - al 46° del 2°tempo veniva espulso il calciatore Di Matteo Roberto (Collecorvino) per doppia ammonizione; - al 48° del 2°tempo, mentre la gara era sul risultato di 3(tre) ad 1 (uno) a favore della Societa' Collecorvino, il calciatore Panico Cris tian (Penne 96) dopo aver subito un fallo si scagliava con violenza contro il calciatore Traversa Vincenzo ed ambedue si colpivano con pug ni e calci. In conseguenza di cio' si verificava una rissa in campo con la partecipazione dei tesserati delle due squadre in gara,compresi quelli in panchina, rissa che si protraeva per piu' di cinque minuti; dopo essersi adoperato invano per riportare la calma e nonostante l'intervento dei Capitani delle squadre, il direttore di gara non riu scendo a ripristinare la situazione, decretava la definitiva sospensio ne dell'incontro; - nella circostanza di cui sopra l'allenatore De Martinis Ottavio (Col lecorvino) veniva notato dall'arbitro mentre prendeva per la maglia un calciatore della Societa' Penne 96 e lo scaraventava per terra colpen dolo con schiaffi sulla nuca e sulla schiena, venendo fermato poi, da alcuni suoi calciatori; - considerato che la responsabilita' dei fatti come sopradescritti e' da ricondurre a carico dei tesserati di entrambe le squadre in gara; - visti gli artt.64 N.O.I.F e 12 e Segg. C.G.S.; DELIBERA - di infliggere ad entrambe le Societa' in gara la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 ciascuna e di com minare ad ognuna di esse l'ammenda di Euro 200,00; - di inibire l'allenatore De Martinis Ottavio (Collecorvino) fino al 30/04/2004; - di inibire i dirigenti accompagnatori Sig. Palmarini Giuliano (Colle corvino) e Barrucci Giuseppe (Penne 96) fino al 31/03/2004; - di infliggere la squalifica per 3 (tre) gare ciascuna a carico dei calciatori Panico Cristian (96 Penne) e Traversa Vincenzo (Collecorvino); - di infliggere la squalifica per 1 (una )gara al calciatore Di Matteo Roberto (Collecorvino).
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