COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 04/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S. P. COLOGNA PAESE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI DI OTTAVIO EMIDIO E RECCHIUTI LEONARDO PER N. 3 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA COLOGNA PAESE/TAGLIACOZZO DISPUTATA IL 15/2/04 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N. 46 DEL 19/2/04 COM. REG. ABR.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 48 del 04/03/2004
- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ S. P. COLOGNA PAESE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI DI OTTAVIO EMIDIO E RECCHIUTI LEONARDO PER N. 3 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA COLOGNA PAESE/TAGLIACOZZO DISPUTATA IL 15/2/04 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N. 46 DEL 19/2/04 COM. REG. ABR.)
Con appello ritualmente proposto la soc.Cologna Paese ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Di Ottavio Emidio colpito un avversario con calci e pugni e Recchiuti Leonardo per aver rivolto all’arbitro a fine gara minacce ed insulti chiedendone la riduzione
Ha dedotto l’appellante la eccessività della sanzione per essere i fatti accaduti, decisamente più lievi rispetto a quelli descritti nel rapporto.
Osserva la Commissione che l’appello è parzialmente fondato.
La sanzione inflitta al calciatore Recchiuti Leonardo può essere lievemente ridotta non apparendo il fatto contestato di estrema gravità. Congrua, invece, appare la sanzione inflitta al Di Ottavio per gli atti di violenza commessi in danno di un avversario.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Recchiuti Leonardo a n.2 gare. Conferma, nel resto, l’impugnato provvedimento e dispone restituirsi la tassa versata.
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