COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 04/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA S.S. SULMONA CALCIO E DEL CALCIATORE TRAFICANTE ANDREA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 42 COMMA 7, C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 04/03/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA S.S. SULMONA CALCIO E DEL CALCIATORE TRAFICANTE ANDREA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 42 COMMA 7, C.G.S. Con nota del 16/12/2003, il Presidente del C.R.A. della F.I.G.C. – L.N.D. su segnalazione della Società Montorio 88 , ha deferito a questa Commissione la S.S.Sulmona ed il calciatore Traficante Andrea per rispondere della violazione dell’Art. 1 comma 7, C.G.S. per aver impiegato il predetto calciatore in ben dieci gare del Campionato di Eccellenza pur non avendo titolo a parteciparvi in quanto non tesserato per detto sodalizio. L’atto di deferimento-all’esito di accertamenti effettuati presso il Comitato Regionale e di acquisizioni di documenti al presente fascicolo – individuava dieci incontri sostenuti dalla Societa’ Sulmona con la situazione irregolare sopraindicata e piu’ precisamente con il Penne (31/08/2003); con la Renato Curi Angolana (07/09/2003), con il Casoli (14/09/2003); con il Montesilvano (24/09/2003); con il Montereale (28/09/2003); con il Francavilla (05/1/0/2003); con il Montorio 88 ( 12/10/2003); con la Santegidiese (19/10/2003); con il Pescina (26/10/2003) e con il Luco dei Marsi (1/11/2003). Rinviati dinanzi a questa Commissione Disciplinare per la discussione del caso con specifico atto di contestazione e contestuale convocazione, i soggetti deferiti facevano pervenire deduzioni a difesa, peraltro ribadite dal Presidente della S.S. Sulmona in sede di comparizione, con le quali chiedevano che l’atto di deferimento del Presidente del C.R.A. fosse dichiarato irricevibile e non esaminabile in quanto intervenuto una volta scaduto il termine previsto dall’art. 25, comma 5 , C.G.S. mentre la disposizione richiamata nell’atto di deferimento (Art. 42, comma 7 C.G.S.) sarebbe riferibile solo alle modalita’ di inoltro dei reclami di parte. Osserva la Commissione Disciplinare che il deferimento deve essere dichiarato inammissibile. Come esattamente rilevato dalla Societa’ deferita , a seguito delle modifiche apportate al C.G.S., si e’ avuta una effettiva equiparazione dei termini-a seguito di un esame comparato degli Artt. 24, comma 8 e 9, 25, comma 5, e 42 comma 4 del C.G.S.- concessi alla Societa’ controinteressata (che intenda conseguire la vittoria a tavolino) ed all’Organo Federale che intenda attivare il deferimento per posizione irregolare di un calciatore. Tali termini sono stati ridotti per tutti a sette giorni dallo svolgimento della gara e, nelle gare di Play – Off o di Play- Out, il reclamo o il deferimento deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara. Non vi e’ dubbio, pertanto, che il deferimento di cui si discute sia stato effettuato oltre i termini appena ricordati. Va, peraltro, aggiunto che il richiamo operato nella nota di deferimento all’art. 42, comma 7 (che consentirebbe di irrogare sanzioni di natura disciplinare alla Societa’ ed al tesserato senza modificare il risultato delle gare) non appare pertinente giacche’ tale ipotesi sembra riferirsi esclusivamente ai casi di scadenza del termine per i reclami avverso la posizione di tesserati e non per i deferimenti da parte degli Organi F.I.G.C.. Ed, infatti il comma 7 parla chiaramente di “ termine di cui al comma 3”, che prevede appunto i reclami di parte, e non di termine di cui al comma 4 che prevede, invece, i deferimenti. Da cio’ consegue che la nota di deferimento , cosi’ come formulata ed originata dall’esposto della Società Montorio 88 , deve ritenersi intempestiva con conseguente declaratoria di inammissibilita’ della stessa. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di dichiarare inammissibile il deferimento del 16/12/2003 da parte del Presidente del C.R.A. nei confronti della S.S. Sulmona e del calciatore Traficante Andrea.
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