COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 04/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL SIG. DI ANTONIO DOMENICO, VICE PRESIDENTE DELLA A .S. SANTEGIDIESE E DI QUEST’ ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ART.1, COMMA 1, E ART. 3, COMMA 1 E 2, NONCHE’ DELL’ART.3 COMMA 2, C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 04/03/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL SIG. DI ANTONIO DOMENICO, VICE PRESIDENTE DELLA A .S. SANTEGIDIESE E DI QUEST’ ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ART.1, COMMA 1, E ART. 3, COMMA 1 E 2, NONCHE’ DELL’ART.3 COMMA 2, C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO Con nota del 24/11/03, il Presidente del C.R.A. della F.I.G.C.-L.N.D. ha deferito a questa Commissione il sig. Di Antonio Domenico, V. Presidente della A.S. Santegidiese e quest’ultima societa’ per rispondere delle violazioni di cui in epigrafe per aver lo stesso espresso, nel corso di una intervista rilasciata ad un quotidiano giudizi lesivi di un appartenente all’A.I.A. nonche’ di calciatori appartenenti ad una squadra avversaria addebitando al primo “responsabilita’ in ordine al giuoco duro che avrebbe consentito fin da costringere un calciatore della Società Santegidiese ad abbandonare il terreno di giuoco” ed ai secondi “la responsabilità di un’indegna caccia all’uomo peraltro pianificata a tavolino”. Rinviati dinanzi a questa Commissione Disciplinare per la trattazione del caso con specifico atto di contestazione e contestuale convocazione, pervenivano controdeduzioni a firma del Di Antonio con le quali si evidenziava che il redattore dell’articolo aveva fornito “una personale interpretazione che non coincide assolutamente con i fatti realmente accaduti” e ribadendo, comunque, le gratuite accuse di volontarietà del gesto compiuto in danno del calciatore rimasto infortunato. Chiedeva, infine, il Di Antonio di essere sentito personalmente anche se, non compariva all’udienza. Osserva la Commissione Disciplinare che la responsabilità dei soggetti deferiti appare pineamente provata . Ed, infatti, le espressioni usate dal Di Antonio vanno sicuramente al di là dell’esercizio del normale diritto di critica dovendosi nelle stesse ravvisare una idoneità lesiva del prestigio e della reputazione non solo di un organo dell’A.I.A., ma anche di altri tesserati F.I.G.C., soprattutto in considerazione del fatto che dagli atti ufficiali della gara in questione non è rilevabile alcuna prova a sostegno di quanto affermato dallo stesso Di Antonio. Nè può validamente sostenersi che le frasi contestate siano frutto di una personale interpetazione del redattore dell’articolo, visto che le parole “ virgolettate” e, quindi, attribuite al Di Antonio non sono state tempestivamente smentite dallo stesso dopo la loro pubblicazione. Afferamata, pertanto la responsabilità del Di Antonio in ordine alla contestata violazione, appare equo, a questa Commissione, comminare la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per mesi uno. Allo stesso modo, deve essere ritenuta oggettivamente responsabile la Società Santegidiese della violazione ascritta al suo dirigente e si ritiene equa la sanzione di Euro 310,00 da irrogare alla stessa. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al Sig. Di Antonio Domenico la sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società A.S. Santegidiese l’ammenda di Euro 310,00.
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