COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 50 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C. CASTIGLIONE M.R. AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI EURO 517,00) IN RELAZIONE ALLA GARA CASTIGLIONE/ELICESE DISPUTATA IL 15/2/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIR.E (C.U.N.46 DEL 19/2/04)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 50 del 11/03/2004
- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C. CASTIGLIONE M.R. AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI EURO 517,00) IN RELAZIONE ALLA GARA CASTIGLIONE/ELICESE DISPUTATA IL 15/2/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIR.E (C.U.N.46 DEL 19/2/04)
Con appello ritualmente proposto la società F.C.Castiglione M.R. ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. in quanto, dopo l’espulsione di due calciatori locali entrava sul terreno di gioco una persona non iscritta in distinta che minacciava l’arbitro. A fine gara, inoltre, molte persone non consentivano all’arbitro l’accesso allo spogliatoio, riuscendovi solo con l’intervento dei CC. All’interno del suo spogliatoio il direttore di gara non rinveniva la distinta dei calciatori, trovando, peraltro il giubbotto pieno di sputi. L’arbitro , infine, poteva allontanarsi dall’impianto sportivo solo con l’intervento della Forza Pubblica, mentre un gruppo di tifosi locali gli rivolgevano ingiurie e minacce di ogni tipo. La società appellante ha chiesto la riduzione, deducendo, a tal fine: 1) che l’arbitro non veniva toccato da nessuno; 2) che lo stesso sarebbe stato negligente poiché, avendone la possibilità non chiudeva a chiave la porta del suo spogliatoio così favorendo l’ingresso di terzi soggetti; 3) che, infine, quanto al soggetto autore delle minacce all’arbitro, dopo essere entrato nel terreno di giuoco, deduce l’appellante che spettava invero al direttore di gara accertarsi che sul rettangolo di giuoco vi fossero solo le persone indicate nella distinta.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
La sanzione inflitta alla società è congrua ed adeguata. Si osserva a tal proposito come i fatti descritti nel rapportop non vengono neanche contestati nel merito dalla società appellante. Prive di pregio, inoltre, appiono le censure circa presunte negligenze del direttore di gara. Spetta, in ogni caso alla società garantire il corretto svolgimento della gara evitando che soggetti estranei possano invadere i terreno di gioco od entrare nello spogliatoio dell’arbitro, come viceversa è emerso inconfutabilmente dagli atti della gara.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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