COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 50 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ REAL ARPINO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTTIVO INIBIZIONE DEL PRESIDENTE, SIG. DI FEDERICO NICOLA, A RICOPRIRE INCARICHI FEDERALI FINO AL 23.1.2009 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE E SQUALIFICHE DEI CALCIATORI FRACASSO MARCO, AMOROSO SIMONE, MICHELLI TERENZIO, MAMMARELLA CLAUDIO E FERELLA ROCCO, TUTTI PER TRE GARE, IN RELAZIONE ALLA GARA DISPUTATA 23/01/04 PER IL CAMPIONATO JUNIORES DELLA PROVINCIA DI CHIETI (C.U. N° 19 DEL 29/12/04 – COMITATO PROVINCIALE CHIETI)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 50 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ REAL ARPINO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTTIVO INIBIZIONE DEL PRESIDENTE, SIG. DI FEDERICO NICOLA, A RICOPRIRE INCARICHI FEDERALI FINO AL 23.1.2009 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE E SQUALIFICHE DEI CALCIATORI FRACASSO MARCO, AMOROSO SIMONE, MICHELLI TERENZIO, MAMMARELLA CLAUDIO E FERELLA ROCCO, TUTTI PER TRE GARE, IN RELAZIONE ALLA GARA DISPUTATA 23/01/04 PER IL CAMPIONATO JUNIORES DELLA PROVINCIA DI CHIETI (C.U. N° 19 DEL 29/12/04 – COMITATO PROVINCIALE CHIETI) Con appello ritualmente proposto la società Real Arpino ha impugnato il citato provvedimento del Giudice Sportivo con il quale veniva, tra l’altro, deliberato: - di inibire a ricoprire incarichi federali il sig. Di Federico Nicola - presidente della società Real Rapino - fino al 23.1.2009, formulando altresì per il medesimo proposta di radiazione; - di squalificare per TRE gare i calciatori Fracasso Marco, Amoroso Simone, Michelli Terenzio, Mammarella Claudio, Ferrara Rocco, calciatori della società Real Rapino ammoniti nel corso della gara ed al termine della stessa resisi responsabili dei cori minacciosi indirizzati nei confronti dell'arbitro ed indicati in premessa; Tale provvedimento si rendeva necessario ad avviso del Giudice di prime cure poiché dal referto arbitrale e dall’allegato supplemento di rapporto si evincevano i seguenti fatti e circostanze: - durante la gara il Presidente della società Real Rapino, sig. Di Federico Nicola, pronunciava dagli spalti frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell'arbitro; - al termine della competizione lo stesso sig. Di Federico si recava negli spogliatoi ed ivi strattonava e schiaffeggiava il direttore di gara; - in seguito a ciò l'arbitro era costretto a cercare rifugio all'interno dello spogliatoio arbitrale anche perché, nel frattempo, oltre al Di Federico, anche i giocatori del Real Rapino, che nel corso della gara erano stati ammoniti, formavano un capannello all'esterno di detto spogliatoio e da lì facevano partire cori minacciosi nei confronti del Direttore di gara; - vista la situazione creatasi, l'arbitro cercava collaborazione dal sig. Marasca Enrico - dirigente accompagnatore ufficiale della soc. Real Rapino - il quale dopo aver fornito una minima assistenza, benché richiamato, lasciava il Direttore di gara in balia degli eventi e fingeva di non conoscere il responsabile principale dei fatti su descritti, ovvero il Presidente della sua società di appartenenza sig. Di Federico Nicola; - successivamente a tutto ciò il sig. Di Federico Nicola continuava a minacciare gravemente l'arbitro, il quale, uscito con ritardo dagli spogliatoi nella speranza che la situazione si fosse calmata, resosi conto del contrario era costretto a cercare rifugio questa volta all'interno di un esercizio commerciale; - nonostante ciò il sig. Di Federico Nicola raggiungeva l'arbitro anche in quella sede ed avvicinatolo dava ancora una volta seguito alle sua minacce colpendo l'arbitro con un violento pugno sul volto, procurandogli un trauma contusivo con fuoriuscita di materiale ematico sia dal naso che dal labbro, oltre ad uno stato di shock. Con l’atto d’appello la Società ricorrente chiedeva la riduzione delle sanzioni irrogate ai calciatori e l’annullamento ovvero la riduzione dell’inibizione adottata dal Giudice Sportivo nei confronti del Presidente del sodalizio poiché l’arbitro, in sede di referto, non avrebbe rappresentato quanto realmente accaduto ma, addirittura, avrebbe descritto fatti non accaduti. Preliminarmente la Commissione Disciplinare dichiara l’inammissibilità dell’appello, con conseguente preclusione di un suo esame nel merito, nella parte relativa all’impugnazione delle squalifiche inflitte ai calciatori Fracasso Marco, Amoroso Simone, Michelli Terenzio, Mammarella Claudio, Ferrara Rocco posto che, a seguito di provvedimenti di inibizione, i Presidenti possono sottoscrivere i gravami esclusivamente nel proprio interesse, stante il divieto di rappresentare le rispettive Società previsto dall’art. 14, comma 1, lett. e) C.G.S. Passando, pertanto, all’esame del merito del solo provvedimento di inibizione la Commissione Disciplinare osserva che l’appello è infondato e non merita accoglimento, onde la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve ritenersi congrua ed essere, pertanto, confermata. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto è stato, infatti, molto puntuale sia con riguardo alla gravità dei fatti accaduti, sia con riguardo alle modalità di identificazione del responsabile di tali episodi individuato dal direttore di gara, senza alcuna incertezza, nella persona del Sig. Di Federico. Per questi motivi, tenuto conto che il rapporto arbitrale è fonte di prova privilegiata ai fini della decisione, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di rigettare l’appello proposto dalla società Real Arpino disponendo incamerarsi la tassa versata.
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