COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 50 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO PROSPERO, TESSERATO DELLA RENATO CURI ANGOLANA S.R.L., E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ART.3 COMMA 1 E ART.3 COMMA 2 CGS A SEGUITO DI DEFERIMENTO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 50 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO PROSPERO, TESSERATO DELLA RENATO CURI ANGOLANA S.R.L., E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ART.3 COMMA 1 E ART.3 COMMA 2 CGS A SEGUITO DI DEFERIMENTO. Con nota 26/11/03 il Presidente del CRA. della FIGC-LND ha deferito a questa Commissione il sig.Francesco Prospero, tesserato della Renato Curi Angolana S.r.l. e quest’ultima società per rispondere delle violazioni di cui in epigrafe per avere il dirigente espresso nel corso di un’intervista rilasciata ad una emittente televisiva giudizi lesivi della reputazione dei tesserati dell’AIA ripetuti più volte nel corso della stessa intervista. Rinviati dinanzi a questa Commissione Disciplinare per la trattazione del caso con specifico atto di contestazione e contestuale convocazione, pervenivano controdeduzioni a firma sia del Prospero, sia del Presidente della società deferita, con le quali pur nella consapevolezza di aver avuto nell’occasione, un comportamento assolutamente irriguardoso nei confronti di tesserati dell’AIA, si evidenziava comunque che le dichiarazioni contestate venivano dettate esclusivamente da “ particolari stati d’animo prodotti da dinamiche all’interno della squadra”. E’ stato altresì dedotto come siano state presentate “pubblicamente le personali scuse”, ribadite al Presidente del CRA. Chiedeva, infine, il Prospero di essere sentito personalmente. Osserva la Commissione Disciplinare che la responsabilità dei soggetti deferiti appare pienamente provata. Ed infatti le espressioni usate dal Prospero vanno sicuramente aldilà dell’esercizio del normale diritto di critica, dovendosi nelle stesse ravvisare una idoneità lesiva del prestigio e della reputazione di un organo AIA. Peraltro è lo stesso deferito a non contestare la portata ed il contenuto delle proprie dichiarazioni. Purtuttavia, tenuto conto delle circostanze e della riconosciuta colpevolezza con conseguenti scuse rese pubblicamente agli organi dell’AIA, questa Commissione, affermata, comunque, la responsabilità del Franceso Prospero in ordine alla contestata violazione, ritiene equo comminare la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per mesi uno. Allo stesso modo, dopo essere ritenuta oggettivamente responsabile la soc.Renato Curi Angolana della violazione ascritta al suo tesserato e si ritiene equa la sanzione di euro 200,00 da irrogarsi alla stessa. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al sig. Francesco PROSPERO la sanzione dell’inibizione per mesi uno ed alla società Renato Curi Angolana Srl l’ammenda di euro 200,00
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