COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 50 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL SIG. EMIDIO ODDI, TESSERATO DELLA A.S. MASCIANO E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART.3, COMMA 1 E ART.3, COMMA 2, CGS

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 50 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL SIG. EMIDIO ODDI, TESSERATO DELLA A.S. MASCIANO E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART.3, COMMA 1 E ART.3, COMMA 2, CGS Con nota del 26/1/04, il Presidente del CRA della FIGC-LND ha deferito a questa Commissione il sig. Emidio Oddi, tesserato della A.S.Mosciano e di quest’ultima società per rispondere delle violazioni di cui in epigrafe per avere lo stesso espresso, nel corso di una intervista televisiva rilasciata ad una televisione locale il 9/11/03, giudizi lesivi della reputazione di tesserati dell’AIA. Rinviati dinanzi a questa Commissione per la trattazione del caso con specifico atto di contestazione e contestuale convocazione, i soggetti deferiti non comparivano né facevano pervenire deduzioni a difesa. Osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti deve ritenersi pienamente provata giacchè dall’esame del documento filmato si trae la convinzione che le espressioni usate dall’Oddi vanno sicuramente al di là dell’esercizio del normale diritti di critica dovendosi nelle stesse ravvisare una idoneità lesiva del prestigio e della reputazione di tesserati dell’AIA Al riguardo, appare sintomatica la circostanza che gli stessi non sono comparsi dinanzi alla Commissione né hanno fatto pervenire scritti difensivi. Ritenuta, pertanto, la responabilità dell’Oddi in merito alla violazione contestata appare equo a questa Commissione comminare allo stesso la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per mesi due. Allo stesso modo, deve essere ritenuta oggettivamente responsabile la società Mosciano della violazione ascritta al suo tesserato e si ritiene equa la sanzione di euro 310,00 da irrogare alla stessa Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al sig. Emidio Oddi la sanzione della inibizione per mesi due ed alla A.S.Mosciano l’ammenda di euro 310,00 .
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