COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 53 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CHIETI CALCIO A 5 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DI MARZIO LUCA FINO AL 21/4/04) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. CHIETI CALCIO A 5/A.C. TIGERS VILLAMAGNA DISPUTATA IL 21/2/04 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D GIR .A (C.U. N. 24 DEL 26/2/04 COM. PROV. CH)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 53 del 18/03/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CHIETI CALCIO A 5 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE DI MARZIO LUCA FINO AL 21/4/04) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. CHIETI CALCIO A 5/A.C. TIGERS VILLAMAGNA DISPUTATA IL 21/2/04 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D GIR .A (C.U. N. 24 DEL 26/2/04 COM. PROV. CH) Con appello ritualmente proposto la società A.S.Chieti Calcio a 5, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Di Marzio Luca, dopo il termine della gara, colpito un avversario con un calcio alle gambe e uno schiaffo, venendo poi trattenuto dai compagni di squadra e dai dirigenti, chiedendone la revoca, o in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il Di Marzio abbandonando il terreno di giuoco, ha intrattenuto uno scambio di natura esclusivamente verbale con un tesserato della Societa’ A.C. Tigers Villamagna. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che il Di Marzio Luca ha colpito volontariamente il calciatore avversario con uno schiaffo e un calcio alle gambe e ciò sotto i suoi occhi, a circa due metri di distanza. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento Tenuto conto che il referto arbitrale ed il relativo supplemento devono considerarsi fonti di prova privilegiata, la sanzione inflitta al calciatore deve ritenersi, pertanto, congrua ed adeguata Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it