COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 53 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C. TOSSICIA AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE SIMONE MATTEO PER DUE GARE, DI BERARDINO CRISTIAN PER UNA GARA, CRESCIA EMILIANO PER DUE GARE, INIBIZIONE DI BERARDINO GABRIELE FINO AL 21/3/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.25 DEL 4/3/04 COM. PROV.TE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 53 del 18/03/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C. TOSSICIA AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE SIMONE MATTEO PER DUE GARE, DI BERARDINO CRISTIAN PER UNA GARA, CRESCIA EMILIANO PER DUE GARE, INIBIZIONE DI BERARDINO GABRIELE FINO AL 21/3/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.25 DEL 4/3/04 COM. PROV.TE) Con appello del 10/3/04 la F.C. Tossicia ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti dei calciatori e del dirigente indicati in epigrafe, tutti tesserati pe la società avversaria Falchi Fano sull’assunto della evidente lievità delle sanzioni inflitte agli stessi rispetto al reale svolgimento dei fatti ed alla gravità delle infrazioni consumate da questi ultimi. Chiede, quindi la revisione in pejus delle sanzioni irrogate ai tesserati della societa’ avversaria. Osserva la Commissione disciplinare che l’appello è manifestatamente inammissibile per violazione dell’art.29, comma 1, C.G.S. il quale espressamente dispone che sono legittimati a proporre reclamo i soggetti che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso. Nel caso di specie risulta carente un interesse diretto da parte dell’appellante società alla revisione di sanzioni a carico di tesserati di altra società. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo l’addebito della relativa tassa.
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