COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 53 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. SPORTING CALCIO A 5 AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S.(AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI EURO 155,00, INIBIZIONE LAURENZI ALVARO FINO AL 24/3/04 E SQUALIFICA AL CALCIATORE TESTONE MAURIZIO PER SEI GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA LORETO APRUTINO / SPORTING CALCIO A 5 DISPUTATA IL 21/2/04 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C (C.U. N.47 DEL 26/2/04 COM. REG. ABR.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 53 del 18/03/2004
- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. SPORTING CALCIO A 5 AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S.(AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI EURO 155,00, INIBIZIONE LAURENZI ALVARO FINO AL 24/3/04 E SQUALIFICA AL CALCIATORE TESTONE MAURIZIO PER SEI GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA LORETO APRUTINO / SPORTING CALCIO A 5 DISPUTATA IL 21/2/04 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C (C.U. N.47 DEL 26/2/04 COM. REG. ABR.)
Con appello ritualmente proposto la società A.S.Sporting ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, adottati dal G.S. per aver il calciatore Testone Maurizio protestato nei confronti dell’arbitro in modo violento ed offensivo; per aver il Presidente Laurenzi Alvaro offeso ripetutamente gli arbitri; perché a fine gara una persona non in distinta, entrava nello spogliatoio con fare minaccioso rivolgendo frasi offensive agli arbitri, chiedendone, la revoca o, in via subordinata la riduzione.
Ha dedotto l’appellante
- che il calciaore Testone protestava a seguito di una rete subita ma non in maniera tale da meritare sei gare di squalifica
- che il Presidente Laurenzi Alvaro non è mai partito per Loreto Aprutino e che la sua squalifica è dovuta al mancato depennamento del suo nome in distinta;
- che l’ammenda comminata alla società non si giustifica tenuto conto che non sarebbe stato identificato il responsabile degli episodi descritti nel rapporto arbitrale.
L’arbitro della gara in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando che la lista della Societa’ Sporting è stata consegnata dal sig. Alvaro Laurenzi, che si è presentato come tale e che ha firmato la distinta davanti ad entrambi i direttori di gara; che la persona resasi responsabile delle minacce e degli oltraggi era sicuramente da considerare molto vicina allo Sporting, posto che dava consigli tecnici ai calciatori ed alla panchina durante lo svolgimento della gara; che Testone Maurizio, a seguito di una segnatura, protestava entro limiti accetabili
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è fondato e merita accoglimento limitatamente alla squalifica del calciatore Testone Maurizio.
La sanzione inflitta al calciatore, infatti, deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dal’arbitro) la protesta messa in atto può considerarsi, comunque, contenuta.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Testone Maurizio a 4 gare. Conferma nel resto gli impugnati provvedimenti disponendo la restituzione della tassa versata.
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