COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 53 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PIZZO UNITED AVVERSO L’ESITO DELLA GARA TARANTA PELIGNA / A.S. PIZZO UNITED DISPUTATA IL 21/2/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA CH GIR. B PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PICCONE ALBERTO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 53 del 18/03/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PIZZO UNITED AVVERSO L’ESITO DELLA GARA TARANTA PELIGNA / A.S. PIZZO UNITED DISPUTATA IL 21/2/04 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA CH GIR. B PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PICCONE ALBERTO Con reclamo ritualmente proposto, la società A.S. Pizzo United ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della società Taranta Peligna per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Piccone Alberto, con funzioni di assistente dell’arbitro (guardialinee)che non aveva titolo a parteciparvi in quanto infrasedicenne e privo della necessaria autorizzazione da parte del Comitato Regionale. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale che il calciatore Piccone Alberto non è tesserato per la societa’ Taranta Peligna e come tale non aveva titolo a partecipare alla gara. Alla sanzione della perdita della gara in danno della società Taranta Peligna consegue quella pecuniaria per responsabilità oggettiva Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla società A.P.Taranta Peligna la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio TARANTA PELIGNA / A.S.PIZZO UNITED = 0 – 3, nonché l’ammenda di Euro 150,00. Dispone restituirsi la tassa versata.
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