COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 55 del 25/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Campionato di Prima categoria DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 17/3/2004 CANISTRO – PATERNO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 55 del 25/03/2004
- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Campionato di Prima categoria
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 17/3/2004 CANISTRO – PATERNO
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo della Società Paterno avverso l'esito della ga
ra in epigrafe, reclamo nel quale, dopo aver esposto che un dirigente
della Società Canistro sceso dagli spalti aggrediva il calciatore Di
Loreto Antonio procurandogli lesioni personali giudicate guaribili in
sette giorni, chiede che sia inflitta la punizione sportiva della per
dita della gara in danno della Società Canistro,in quanto tale aggres
sione aveva influito negativamente sul rendimento del calciatore,anche
se questi era restato in campo fino al termine della gara;
- rilevato che dal referto arbitrale non emerge alcunché in ordine a
quanto esposto nel reclamo ed alla riferita aggressione; nel referto
fonte primaria di prova, viene solo riportato che nel secondo tempo
due sostenitori del Canistro scavalcavano il cancello di ingresso e,
entrati in campo rivolgevano frasi offensive agli avversari;
DELIBERA
a) di respingere il reclamo e di confermare il risultato acquisito in
campo: Canistro 2 - Paterno 2.
b) di addebitare la tassa reclamo.