COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 56 del 31/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RICHIESTA RIPETIZIONE GARA PER ERRORE TECNICO DELL’ARBITRO APPELLO DELLA SOCIETA’ G. S. CASTELVECCHIO SUBEQUO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA DISPUTATA 10/03/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA. (C.U. N° 55 DEL 25/03/04).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 56 del 31/03/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RICHIESTA RIPETIZIONE GARA PER ERRORE TECNICO DELL’ARBITRO APPELLO DELLA SOCIETA’ G. S. CASTELVECCHIO SUBEQUO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA DISPUTATA 10/03/04 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA. (C.U. N° 55 DEL 25/03/04). Con appello ritualmente proposto in data 29.3.2004, la società G. S. Castelvecchio ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendo la ripetizione della gara specificata per errore tecnico del direttore di gara. La società ricorrente ha dedotto sul punto che durante la gara in questione venivano espulsi per doppia ammonizione tre propri calciatori, mentre un altro lasciava il campo per infortunio onde, seppure in evidente inferiorità numerica per essere rimasta sul campo con soli sette giocatori, la squadra avrebbe potuto senz’altro continuare il gioco in base alle norme regolamentari vigenti. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento con la conseguenza che la decisione adottata dal Giudice Sportivo deve essere integralmente confermata. In base al disposto della regola 3 del gioco del calcio relativa al numero dei calciatori “Nessuna gara potrà aver luogo se l’una o l’altra squadra dispone di meno di sette calciatori”. Tale norma deve essere interpretata nel senso che una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi, per qualsiasi motivo, ad avere meno di sette calciatori partecipanti al giuoco. Nel caso di specie l’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha sufficientemente chiarito che al 38° minuto del secondo tempo la società ricorrente aveva in campo solo sei calciatori poiché tre erano stati in precedenza espulsi e due si erano allontanati dal terreno di gioco (senza, peraltro, avere dato la possibilità al direttore di gara di identificarli, per aver raggiunto gli spogliatoi, dopo essersi tolta la maglia, e per aver affermato di non voler riprendere il giuoco), a detta dei compagni di squadra, a causa di impedimenti fisici: pertanto, verificato che l’allenatore del Castelvecchio, pur avendone la possibilità, non intendeva effettuare sostituzioni, il direttore di gara stesso decretava la fine della partita. Per questi motivi, tenuto conto che il rapporto arbitrale è fonte di prova privilegiata ai fini della decisione, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa. Dispone, altresì, trasmettersi copia del C.U. contenente la presente decisione alle società interessate ed alla C.A.F. ai sensi della normativa sopra richiamata.
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