COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 58 del 8/04/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PATERNO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO, IN RELAZIONE ALLA GARA G. S. CANISTRO – POLISPORTIVA PATERNO DISPUTATA IL 17.3.2004 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N° 55 DEL 25/3/2004).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 58 del 8/04/2004
- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PATERNO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO, IN RELAZIONE ALLA GARA G. S. CANISTRO – POLISPORTIVA PATERNO DISPUTATA IL 17.3.2004 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N° 55 DEL 25/3/2004).
Con appello proposto a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. del 3.4.2004, la società Polisportiva Paterno ha chiesto, in totale riforma del provvedimento di cui in epigrafe, infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società G.S. Canistro, poiché un dirigente di quest’ultimo sodalizio, sceso in campo dagli spalti, aggrediva il calciatore Di Loreto Antonio, tesserato con la società appellante, procurandogli lesioni guaribili in sette giorni, con ciò influendo negativamente sul rendimento dell’atleta e, quindi, anche sull’esito della gara, nonostante la permanenza in campo del calciatore fino al termine della partita.
Osserva la Commissione che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per essere stato tardivamente proposto.
Il C.U. n° 44 del 12.2.2004 della L.N.D., che ha pubblicato il contenuto del C.U. n° 117/A del 20.01.2004 della F.I.G.C. (norma che si presume conosciuta da tutti i tesserati ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, comma 11, C.G.S.), ha disposto l’abbreviazione dei termini per le ultime quattro giornate dei campionati regionali e provinciali di calcio a 11 e calcio a 5 della L.N.D. e delle gare di play – off e play – out 2003 – 2004 prevedendo che i procedimenti di seconda istanza ex art. 24, n° 3, C.G.S. dinanzi le Commissioni Disciplinari siano proposti entro le ore 12,00 del terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara.
Poiché l’appello avverso l’esito di gara disputatasi il 17.03.2004 è stato proposto in data 3.4.2004, esso risulta essere tardivo (ad abundantiam deve essere sottolineato che, a prescindere dall’abbreviazione dei termini, l’appello non è stato inoltrato neppure entro il termine di gg. 7 dalla disputa della gara, come previsto dall’art. 42, n° 3, C.G.S. nella versione antecedente la richiamata novella).
La evidente inammissibilità dell’appello ne preclude l’esame nel merito, rendendo in tal modo superflua la convocazione dinanzi alla Commissione della società appellante, che ne aveva fatto richiesta.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di dichiarare inammissibile l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa. Dispone, altresì, trasmettersi copia del C.U. contenente la presente decisione alle società interessate ed alla C.A.F. ai sensi della normativa sopra richiamata.
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