COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 61 del 22/04/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. RAIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI SPADAFORA MATTEO FINO AL 31/10/2004 NEPI UGO FINO AL 31/03/2005) IN RELAZIONE ALLA GARA RAIANO / S. GREGORIO DISPUTATA IL 21/3/2004 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N. 55 DEL 23/03/2004 COM. REG. ABR.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 61 del 22/04/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ G.S. RAIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI SPADAFORA MATTEO FINO AL 31/10/2004 NEPI UGO FINO AL 31/03/2005) IN RELAZIONE ALLA GARA RAIANO / S. GREGORIO DISPUTATA IL 21/3/2004 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N. 55 DEL 23/03/2004 COM. REG. ABR.) Con appello ritualmente proposto la Societa’ Raiano ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per avere il calciatore Spadafora Matteo, alla notifica del provvedimento di espulsione, tentato di mordere l’orecchio dell’arbitro senza riuscirvi; il calciatore Nepi Ugo perchè a fine gara calciava il pallone verso l’arbitro colpendolo alle gambe, quindi mentre quest’ultimo era nello spogliatoio ne colpiva la porta con calci rivolgendo pesante minaccia, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il calciatore Spadafora Matteo, pur tenendo un atteggiamento deplorevole e sanzionabile, non poteva rendersi responsabile del tentativo di mordere l’orecchio dell’arbitro sia per il tempestivo intervento di altri tesserati che per la grottesca ipotesi in se stessa. Il calciatore Nepi Ugo, per protestare, ha calciato il pallone verso un muro di cinta colpendo solo di rimbalzo e fortuitamente le gambe del direttore di gara. Mentre per i calci alla porta dello spogliatoio dell’arbitro, l’appellante esprime forti dubbi sull’individuazione dell’autore dei fatti sopra citati in quanto era all’interno del suo spogliatoio e con la porta ben chiusa. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che Spadafora Matteo si è avvicinato con la bocca al suo orecchio con l’indiscutibile volontà di morderlo. Solo il suo arretramento ha evitato che l’azione da lui intrapresa si concretizzasse; Nepi Ugo ha calciato il pallone contro di lui da distanza ravvicinata e con la volontà di colpirlo. L’arbitro dichiara inoltre di aver riconosciuto la voce del calciatore Nepi Ugo quale proferitore delle minacce nei suoi confronti in quanto fino a pochi istanti prima aveva ascoltato la sua voce. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello e’ parzialmente fondato. Per questi motivi , la Commissione Disciplinare DELIBERA che la sanzione inflitta al calciatore Spadafora Matteo (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) deve essere aggravata fino al 31/12/2004 per la gravità dei fatti addebitati, mentre la sanzione inflitta al calciatore Nepi Ugo (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) può essere lievemente ridotta al 31/12/2004 in quanto i fatti contestati non appaiono di estrema gravità. Dispone restituirsi la tassa versata.
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