COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 67del 6/05/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLE SOCIETA’ ATESSA, PERANO, TAGLIACOZZO, TOLLO E VESTINA PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 G.G.S.

C OMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 67del 6/05/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLE SOCIETA’ ATESSA, PERANO, TAGLIACOZZO, TOLLO E VESTINA PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 G.G.S. Con nota del 19/2/04, il Presidente della FIGC-LND ha deferito a questa Commissione le società di cui in epigrafe per rispondere della violazione dell’art.1 CGS per la mancata partecipazione, con una propria squadra al campionato Juniores Povinciale o regionale. Rinviati dinanzi a questa Commissione per la discussioen del caso con specifico atto di contestazione e contestuale convocazione, ritualmente notificata, alcune delle società deferite facevano pervenire deduzioni a difesa con le quali giustificavano il loro comportamento con la mancanza di atleti da far partecipare in numero sufficiente. Osserva la Commissione che la responsabilità delle società deferite è provata “per tabulas” e le deduzioni fatte pervenire non possono far venir meno la stessa responsabilità Appare equo irrogare, la sanzione pecuniaria di euro 800,00 trattandosi di società che disputano il campionato di Promozione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di irrogare alle società ATESSA, PERANO, TAGLIACOZZO, TOLLO e VESTINA la sanzione dell’ammenda di euro 800,00
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