COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 67del 6/05/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ALTO TORTORETO CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A.S. ALTO TORTORETO – SPORTING CONA DISPUTATA IL 25.04.2004 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI GINOBLE PAOLO E DELLA QUERCIA ERALDO (COM. PROV. TE.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 67del 6/05/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ALTO TORTORETO CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA A.S. ALTO TORTORETO – SPORTING CONA DISPUTATA IL 25.04.2004 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI GINOBLE PAOLO E DELLA QUERCIA ERALDO (COM. PROV. TE.) Con reclamo ritualmente proposto la Società A. S. Alto Tortoreto ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della società A.S. Sporting Cona per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Ginoble Paolo che non aveva titolo a parteciparvi poiché tesserato per altra società e il Sig. Della Quercia Eraldo che non avevano titolo a svolgere le mansioni di allenatore – dirigente poiché tesserato come calciatore. La società controinteressata, con memoria ritualmente proposta, contestava integralmente quanto ex adverso dedotto chiedendo, quindi, il rigetto del reclamo posto che il calciatore Ginoble Paolo risulta regolarmente tesserato per l’A.S. Sporting Cona come da lista di trasferimento n° 003527 del 5.11.2003 e che il Sig. Della Quercia Eraldo è un dirigente della società medesima come si evince dai seguenti atti: domanda di affiliazione alla F.I.G.C. del 24.07.2003; domanda d’iscrizione al campionato 2003 – 2004; atto costitutivo; tessera accompagnatore ufficiale F.I.G.C. n° 00630, stagione 2003 – 2004. Il reclamo è palesemente infondato e non merita accoglimento. Risulta, infatti, dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale che il calciatore Ginoble Paolo è stato trasferito in prestito dalla società S.P. Atletico Roseto alla società A.S. Sporting Cona sin dall’8.11.2003 e, per tale ragione, aveva pieno titolo a prendere parte alla gara in esame e che il Sig. Della Quercia Eraldo è tesserato in qualità di dirigente della società controinteressata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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