COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 68 del 13/05/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. MIGLIANICO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE CAPITANIO DANIELE PER N.5 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA MIGLIANICO / FARESINA DISPUTATA IL 18/4/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N. 61 DEL 22/4/04 COM. REG. ABR.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 68 del 13/05/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. MIGLIANICO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE CAPITANIO DANIELE PER N.5 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA MIGLIANICO / FARESINA DISPUTATA IL 18/4/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N. 61 DEL 22/4/04 COM. REG. ABR.) Con appello ritualmente proposto la Societa’ Miglianico Calcio ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo, per aver il calciatore Capitanio Daniele protestato smodatamente nei confronti dell’arbitro spintonandolo leggermente chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante l’eccessivita’ della sanzione in relazione ai fatti addebitati. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che, in realta’, il Capitanio gli si era avvicinato in modo minaccioso spintonandolo fino quasi a farlo cadere. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello e’ infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore e’ congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Capitanio Daniele ha tenuto un comportamento oltremodo scorretto spingendo l’arbitro con le mani sul petto. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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