COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 68 del 13/05/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. GUARDIA VOMANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA AL TESSERATO D’AMBROSIO FULVIO MORENO FINO AL 31/3/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA GUARDIA VOMANO / LOCOMOTIV RIPA DISPUTATA IL 27/3/2004 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N. 57 DEL 01/4/04 COM.REG. ABR.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 68 del 13/05/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S. GUARDIA VOMANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA AL TESSERATO D’AMBROSIO FULVIO MORENO FINO AL 31/3/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA GUARDIA VOMANO / LOCOMOTIV RIPA DISPUTATA IL 27/3/2004 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N. 57 DEL 01/4/04 COM.REG. ABR.) Con appello ritualmente proposto la Societa’ S.S. Guardia Vomano ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del dirigente D’Ambrosio Fulvio Moreno il quale, a seguito dell’allontanamento di un dirigente della sua squadra, entrava in campo e portandosi verso l’arbitro lo insultava a gran voce e lo minacciava di botte; invitato ad allontanarsi reiterava il comportamento offensivo e pesantemente minaccioso e quindi prendeva l’arbitro per il braccio sinistro con forza, prima stringendolo, provocandogli dolore anche alla spalla per circa dieci minuti e mentre veniva bloccato ed allontanato da propri calciatori, gli rivolgeva ulteriori ingiurie e gravi minacce. Ha dedotto l’appellante che la persona che realmente ha compiuto i fatti sanzionati dal Giudice Sportivo e’ il Sig. Di Furia Fulvio, tesserato della nostra Societa’, e non il Sig. D’Ambrosio Fulvio Moreno il quale si era allontanato dal campo alla fine del primo tempo per motivi personali. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando di aver identificato il Sig. D’Ambrosio Fulvio a mezzo documento identificativo senza notare difformita’ rispetto al documento presentatogli e senza che sia stata sollevata alcuna obiezione all’atto del riconoscimento da parte dei presenti. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello e’ infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al dirigente D’ambrosio Fulvio Moreno e’ congrua ed adeguata (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) in quanto ha tenuto un comportamento gravemente violento ed offensivo nei confronti del direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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