COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 68 del 13/05/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. AMATORI CALCIO PESCINA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA AMATORI AMITERNINA / AMATORI CALCIO PESCINA DISPUTATA IL 17/4/04 PER IL CAMPIONATO AMATORI

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 68 del 13/05/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. AMATORI CALCIO PESCINA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA AMATORI AMITERNINA / AMATORI CALCIO PESCINA DISPUTATA IL 17/4/04 PER IL CAMPIONATO AMATORI Con reclamo ritualmente proposto, la Societa’ Amatori Calcio Pescina ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Societa’ Amatori Amiternina per avere la stessa utilizzato il calciatore Angelone Vincenzo che non aveva titolo a parteciparvi in quanto gia’ tesserato con la stessa societa’ quale allenatore del Campionato di Promozione. Osserva la Commissione che il reclamo e’ infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che il calciatore Angelone Vincenzo e’ tesserato con la Societa’ Amiternina sia come allenatore che come calciatore e, come tale, aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto di reclamo, in quanto non risulta che avesse gia’ disputato nel Campionato di Promozione un numero di gare superiore a cinque. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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