COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 69 del 19/05/2004- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CALCIO SAN PAOLO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA TORRE ALEX CEPAGATTI / CALCIO SAN PAOLO DISPUTATA IL 16/5/2004 PER LA GARA DI RITORNO DEI PLAY – OFF CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIR. “C” PER UTILIZZO DEL CALCIATORE ROMANO MAURO CRISTIAN CHE NON AVEVA TITOLO A PARTECIPARVI POICHE’ TESSERATO PER ALTRA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 69 del 19/05/2004- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CALCIO SAN PAOLO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA TORRE ALEX CEPAGATTI / CALCIO SAN PAOLO DISPUTATA IL 16/5/2004 PER LA GARA DI RITORNO DEI PLAY – OFF CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIR. “C” PER UTILIZZO DEL CALCIATORE ROMANO MAURO CRISTIAN CHE NON AVEVA TITOLO A PARTECIPARVI POICHE’ TESSERATO PER ALTRA SOCIETA’. Con reclamo ritualmente proposto, la Societa’ S.S. Calcio San Paolo ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della Societa’ Torre Alex Cepagatti per aver utilizzato il calciatore Romano Mauro Cristian che non aveva titolo a parteciparvi poiché tesserato per la Societa’ Serrese. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale che il calciatore Romano Mauro Cristian nato il 5/6/1978 e’ regolarmente tesserato con la Societa’ A.S. Torre Alex Cepagatti fin dal 18/9/2003 e che questi era stato in precedenza tesserato con la Polisportiva Sportland Villanova il 14/9/2002 per essere poi svincolato dalla stessa in data 17/12/2002 . In ordine a quanto rilevato dalla Societa’ reclamante in sede di comparizione dinanzi a questa Commissione ed alla documentazione prodotta nella stessa sede, si rileva che tale documentazione, oltre a non assumere valore probatorio in quanto non costituente documento ufficiale reca un nominativo diverso quale tesserato per la S.S. Serrese. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it